Affido Familiare


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Servizio Affido Familiare

Aspetti amministrativi e previdenziali



Assegni familiari


Per gli Affidamenti consensuali il Giudice Tutelare, nel rendere esecutivo l'Affidamento, può prevedere in relazione della durata dello stesso l'erogazione degli assegni familiari a favore dell'affidatario, qualora la famiglia rientri nelle fasce di reddito per le quali sono previsti. Per gli Affidamenti giudiziali è il Tribunale per i Minorenni che deve prevedere nel decreto tale diritto (art.38 L.149/2001). Qualora, con l'ingresso del minore affidato nella famiglia affidataria, si verifichi la presenza di tre figli minori e vi siano i relativi requisiti di reddito, si ha diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare previsto dall' art. 56 del DPR 448/98.

Dichiarazione dei redditi e detrazione d'imposta

Il contributo alle spese per l'Affidamento non costituisce reddito. Nella dichiarazione dei redditi il minore con residenza presso famiglia affidataria può essere indicato come minore affidato, con diritto ad avere la relativa detrazione (art. 12 DPR n. 917/86). Le spese mediche sostenute a suo favore possono essere altresì detratte dal reddito. Anche chi presenta solo il CUD può beneficiare della detrazione, indicando il minore a carico, nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l'INPS gli invia. Le detrazioni d'imposta vanno richieste e dovranno essere disposte dal Giudice Tutelare, nell'Affidamento consensuale, e dal Tribunale per i Minorenni, nell'Affidamento giudiziale.

Congedi parentali e astensioni dal lavoro

La nuova legislazione per il sostegno della maternità (D.Lgs n. 151 del 2001) stabilisce che i genitori affidatari hanno gli stessi diritti, opportunità e tutele previste per i genitori naturali in materia di: congedo di maternità e paternità, congedi parentali, congedi per malattia del minore e riposi giornalieri. Cambia solo la decorrenza dei congedi, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Il congedo di maternità e paternità consiste nel diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dall'ingresso del minore, per un periodo massimo di tre mesi, ed è previsto per i bambini di età superiore ai 6 anni.
Il congedo parentale consiste nel diritto, di uno dei due genitori affidatari, ad astenersi dal lavoro nei primi tre anni dall'ingresso del minore, per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi, ed è previsto per i bambini di età compresa tra i 0 anni e i 12 anni.
I riposi giornalieri consistono nel diritto ad astenersi dal lavoro per due ore al giorno, entro il primo anno dall'ingresso del minore affidato (Sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2003).

I congedi per malattia del minore

Entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun minore affidato, fino al compimento del sesto anno di età. I genitori affidatari di bambini, tra i 6 e 12 anni, hanno diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro, a causa della malattia del minore, per 5 giorni lavorativi all'anno, ma solo per i primi tre anni dall'inserimento del minore.

Minori con handicap

Se i genitori sono affidatari di un bambino disabile in situazione di gravità accertata e lavorano entrambi, in base all'art. 33 della Legge n. 104/4992, hanno diritto ad:
• Assenza facoltativa dal lavoro o, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, purchè questo non sia ricoverato a tempo pieno in strutture ospedaliere;
• Tre giorni di permesso mensile (non frazionabili ad ore) retribuiti, sempre che il minore disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture, dall'età di tre anni e oltre del minore.


Espatrio

La richiesta per ottenere il documento per recarsi all'estero, deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore, e dagli affidatari (L. 1185/67 art. 3). Se manca il consenso occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria che ha intenzione di recarsi all'estero con il bambino affidato, può rivolgersi agli Operatori del Servizio Sociale per ricevere le indicazioni necessarie; poiché può trattarsi di una pratica complessa e lenta, è opportuno attivarsi con 4/5 mesi di anticipo.

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